Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali – personale dipendente - in genere - aziende sanitarie locali - istituzione del servizio di assistenza sociale ex art. 7 della l. n. 251 del 2000 nuova formulazione - conferimento di incarico dirigenziale - obbligo - esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23874 del 02/10/2018
>>> In tema di aziende sanitarie locali, l'art. 7 della l. n. 251 del 2000, come novellato dal d.l. n. 81 del 2004 (conv. dalla l. n. 138 del 2004), nel prevedere che le predette aziende possono istituire il Servizio di assistenza sociale ed attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio, avuto riguardo al tenore lessicale della disposizione, riconosce una facoltà,e non un obbligo, per l'ente pubblico che abbia istituito il servizio in questione, di istituire nella pianta organica posti dirigenziali e di procedere al conferimento dell'incarico.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23874 del 02/10/2018