Dirigenza sanitaria
Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - dirigenza sanitaria - d.lgs. n. 502 del 1992 - dirigenti del s.s.n. - applicabilità - conferimento di funzioni dirigenziali - atto aziendale - necessità - trattamento economico - presupposti. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27400 del 29/10/2018
>>> In tema di dirigenza sanitaria, il d.lgs. n. 502 del 1992 - vigente "ratione temporis" - si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N., ed anche alla dirigenza non medica; ai sensi degli artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bis e 15 ter del detto decreto, deve ritenersi che l'atto aziendale che regola l'organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, riconducibile all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisca un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 27400 del 29/10/2018