Igiene e sanita' pubblica - sanita' dell'ambiente - igiene del suolo e dell'abitato - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32142 del 10/12/2019 (Rv. 656569 - 02)
Bonifica di sito inquinato - Rivalsa del proprietario incolpevole nei confronti del responsabile dell'inquinamento - Qualifica di responsabile dell'inquinamento ex art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 - Fondamento - Necessaria identificazione del responsabile da parte dell'autorità amministrativa - Esclusione - Accertamento di fatto del giudice.
Ai sensi dell'art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. codice dell'ambiente), il proprietario non autore dell'inquinamento, che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi, per le spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'inquinamento e, cioè, del soggetto che - prescindendo dal profilo soggettivo (dolo o colpa) e in base alla sola causalità materiale (secondo la logica indennitaria delle norme in materia di tutela ambientale, non riconducibile nemmeno alla responsabilità civile di tipo oggettivo) - ha oggettivamente provocato l'alterazione ambientale, indipendentemente dalla sua identificazione da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32142 del 10/12/2019 (Rv. 656569 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043