Sito inquinato - Artt. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 e 253, comma 4, l. n. 152 del 2006 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Situazioni di inquinamento in atto all'entrata in vigore delle norme - Obbligo di bonifica - Sussistenza.
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi) - ora trasfuso nell'art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. codice dell'ambiente) - anche il proprietario, oltre all'inquinatore, è tenuto alla bonifica e al ripristino ambientale del sito inquinato, non già in virtù di un'applicazione retroattiva delle citate disposizioni, bensì in ragione della situazione di inquinamento perdurante alla loro entrata in vigore e suscettibile di essere interrotta solo con la bonifica, indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l'alterazione ambientale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32142 del 10/12/2019 (Rv. 656569 - 01)