Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 32264 del 10/12/2019 (Rv. 656049 - 01)
Dirigenza - Retribuzione - Omnicomprensività - Conseguenze - Straordinario - Remunerazione ulteriore - Esclusione - Eccezioni - Prestazioni aggiuntive - Previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva - Necessità - Dirigenza sanitaria - Incarichi libero professionali "intramoenia" - Retribuzione ulteriore - Spettanza.
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – retribuzione - In genere.
Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto; ne consegue che per il lavoro straordinario - inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva - non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti, tra cui rientrano, per la dirigenza sanitaria, gli incarichi libero-professionali "intramoenia" ex art. 15-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 32264 del 10/12/2019 (Rv. 656049 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2107, Cod_Civ_art_2108