Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7019 del 11/03/2020 (Rv. 657155 - 01)
Servizio sanitario nazionale - Regime di accreditamento - Necessità di un provvedimento concessorio per l'insorgenza delle prestazioni a carico delle Regioni - Configurabilità di un accordo per “facta concludentia” tra struttura accreditata e Regione - Esclusione - Fondamento.
Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7019 del 11/03/2020 (Rv. 657155 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1418