Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente - a rapporto convenzionale – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6294 del 05/03/2020 (Rv. 657185 - 01)
Rapporti tra medici convenzionati esterni ed enti sanitari - Natura - Vincolo della subordinazione - Esclusione - Conseguenze - Direttiva 99/70/CE - Inapplicabilità - Fondamento.
I rapporti tra i medici convenzionati esterni e gli enti sanitari, disciplinati dall'art. 48 della l. n. 833 del 1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, nè potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Ne deriva che tali rapporti, non connotati da subordinazione, non possono essere ricompresi nell'ambito di applicazione della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che presuppone la presenza di «un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro», al quale non può essere ricondotto il rapporto di parasubordinazione che si instaura con il medico convenzionato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6294 del 05/03/2020 (Rv. 657185 - 01)