Enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera – Cass. n. 18543/2022
Igiene e sanità pubblica - ospedali, ambulatori ed istituti di cura - personale - in genere - Enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera - Classificazione ex art. 1 della l. n. 132 del 1968 - Conseguenze - - Natura pubblica - Esclusione - Controversie di lavoro dei dipendenti di detti enti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Appartiene alla giuridizione del giudice ordinario la controversia tra un ente ecclesiastico riconosciuto che esercita attività ospedaliera (nella specie, Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti) ed i propri dipendenti, atteso che detti enti non sono pubblici, pur se abbiano ottenuto la classificazione di ospedale, a norma dello art. 1, ultimo comma, della l. n. 132 del 1968, non mutando tale classificazione la natura degli enti medesimi, e risultando inapplicabile la disciplina di cui all'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, che si riferisce solo alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18543 del 08/06/2022 (Rv. 664922 - 01)