Controversie relativa a un debito di una soppressa USL – Cass. n. 18976/2022
Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - in genere - Controversie relativa a un debito di una soppressa USL - Partecipazione al giudizio della sola gestione liquidatoria - Titolo esecutivo ottenuto nei confronti di quest'ultima - Azionabilità contro la Regione - Ragioni.
Nelle controversie concernenti i debiti e i crediti delle soppresse USL, per le quali la legittimazione sostanziale e processuale spetta, in via concorrente, sia alle Regioni che alle gestioni liquidatorie, allorché al processo partecipi la sola gestione liquidatoria, il titolo esecutivo ottenuto contro quest'ultima, in relazione ad una obbligazione facente capo a una disciolta USL, può essere azionato anche contro la Regione, non già sulla base di una estensione soggettiva "ultra partes" della sua efficacia, ma in ragione dell'effetto diretto, in capo al soggetto processualmente sostituito, della condanna emessa in confronti del sostituto, atteso che la gestione liquidatoria agisce (o resiste), oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, anche quale sostituto processuale della regione, nell'esercizio della legittimazione straordinaria a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ai sensi dell'art. 81 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18976 del 13/06/2022 (Rv. 665109 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_081