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Medici di medicina generale convenzionati con il SSN – Cass. n. 24763/2022

Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Medici di medicina generale convenzionati con il SSN - Casi di sospensione del convenzionamento - Art. 18, comma 2, lett. b), dell'accordo collettivo nazionale del 2005 - Assunzione di incarico medico-dirigenziale a termine presso Azienda ospedaliera, ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Inclusione - Fondamento.

 

In tema di convenzionamento con il SSN dei medici di medicina generale, l'assunzione di un incarico medico-dirigenziale a tempo determinato presso un'Azienda ospedaliera, ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, rientra nei casi di sospensione del rapporto convenzionale previsti dall'art. 18, comma 2, lett. b), dell'accordo collettivo nazionale del 2005, poiché tale disposizione ha una portata ampia e, laddove fa riferimento all'accettazione di "altri incarichi organizzativi o di dirigenza", va riferita non solo ai dirigenti con incarichi gestionali ed amministrativi, ma anche ai dirigenti medici.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24763 del 12/08/2022 (Rv. 665354 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362

 

Corte

Cassazione

24763

2022