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Direttore amministrativo - unità sanitarie locali - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1796 del 17/01/2024 (Rv. 670029-01)

Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - personale dipendente - in genere - Azienda sanitaria locale - Integrazione economica, ex art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, come novellato nel 2001 - Spettanza - Presupposti - D.lgs. n. 229 del 1999 - Irrilevanza.

Il direttore amministrativo di una ASL ha diritto, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999, a percepire l'integrazione, pari ad un'ulteriore quota fino al 20 per cento, del trattamento economico a lui spettante, prevista dall'art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, come modificato dal d.P.C.M. n. 319 del 2001, a condizione che abbia ottenuto i risultati di gestione e realizzato gli obiettivi specificamente fissati per lui annualmente dal direttore generale.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1796 del 17/01/2024 (Rv. 670029-01)