Organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - azienda sanitaria locale - Direttore sanitario - Clausola di scioglimento automatico del rapporto di lavoro alla nomina di nuovo direttore generale - Nullità - Conseguenze.
In tema di dirigenza sanitaria, è nulla - in quanto contrastante con l'art. 97, comma 2, Cost. - la clausola del contratto concluso fra il direttore sanitario e l'azienda sanitaria che prevede lo scioglimento automatico del rapporto in ipotesi di nomina di un nuovo direttore generale; in tale evenienza, il direttore sanitario ha diritto all'integrale risarcimento del danno e non solamente al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera fino a quel momento prestata, non trovando applicazione l'art. 2237 c.c. perché disposizione incompatibile con l'art. 3 bis del d.lgs. n. 502 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1895 del 18/01/2024 (Rv. 669836-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2237