Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2741 del 30/01/2024 (Rv. 669942-01)
Personale dipendente - in genere - Copertura assicurativa per la responsabilità civile dei dirigenti medici - Interpretazione dell'art. 24 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000 - Imposizione alle Aziende sanitarie dell'obbligo di stipulare polizze adeguate - Sussistenza - Estensione della garanzia assicurativa ai rischi relativi a tutte le spese di giudizio - Configurabilità.
In tema di assicurazione della responsabilità civile dei dirigenti medici, l'introduzione di un obbligo espresso di "adeguata copertura", ad opera dell'art. 21 del c.c.n.l. del 3 novembre 2005, non ha alcuna valenza innovativa rispetto all'art. 24 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, che già imponeva alle aziende sanitarie di stipulare adeguate polizze assicurative, a copertura dei rischi relativi a tutte le spese di giudizio, e non soltanto di quelle spese che, ricorrendo le più stringenti condizioni di cui al successivo art. 25 del c.c.n.l. 8 giugno 2000, fossero a diretto carico dell'azienda o dalla stessa rimborsabili.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2741 del 30/01/2024 (Rv. 669942-01)