Impiego pubblico - impiegati dello stato - indennità - buonuscita – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008
Indennità di buonuscita - Natura - Funzione previdenziale - Conseguenze - Base di calcolo - Durata effettiva del servizio - Servizio effettivamente prestato e contemporaneamente riscattato - Ampliamento della base di calcolo dell'indennità - Esclusione - Fattispecie.
In materia indennità di buonuscita dei dipendenti statali, disciplinata dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, poiché il connesso trattamento economico realizza una funzione propriamente previdenziale, sia pure mediante la corresponsione di un'indennità commisurata alla base contributiva dell'ultima retribuzione percepita, la liquidazione di tale indennità, analogamente al trattamento di quiescenza richiamato dalla disciplina normativa citata, va determinata in base alla durata del servizio, ivi dovendosi computare i periodi di servizio effettivo e, in mancanza, quelli "utili", cioè riscattati, o comunque ammessi al riscatto; questi ultimi, tuttavia, non possono essere sovrapposti a quelli di servizio effettivo, di modo che, se un determinato periodo è fornito di contribuzione connessa alla prestazione effettiva di servizio, non può essere considerato "utile", ai fini della liquidazione della buonuscita, un contemporaneo periodo di servizio non effettivo, ma riscattato mediante versamento dei contributi, o comunque ammesso al riscatto, a nulla valendo che, per tale periodo, l'interessato abbia ottenuto uno specifico provvedimento di riscatto ed abbia versato la relativa contribuzione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale, con la quale era stata estesa la base di calcolo dell'indennità di buonuscita, cumulando gli anni di servizio contemporaneamente prestato ed oggetto di riscatto da parte di un docente universitario, in qualità di incaricato in pre-ruolo dell'Università).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008