Impiego pubblico - impiegati e agenti delle ferrovie dello stato - trattamento economico - lavoro straordinario – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5218 del 04/03/2009
Dipendenti retribuiti col sistema del cottimo misto - Adeguatezza della retribuzione - Valutazione - Riferimento alla contrattazione collettiva ed al tipo di lavoro svolto - Necessità - Distinzione dal cottimo semplice - Necessità - Fattispecie in tema di cottimo straordinario e cottimo aggiuntivo.
In tema di lavoro a cottimo, l'apprezzamento in ordine all'adeguatezza della retribuzione rispetto all'attività in concreto svolta dal lavoratore, ai fini dell'osservanza del precetto di cui all'art. 36 Cost., deve tener conto della contrattazione collettiva di categoria e della specificità del tipo di lavoro svolto, la cui considerazione osta ad un'automatica e completa applicazione dei criteri parametrici oggetto di valutazione negli altri tipi di lavoro, e impone altresì di distinguere tra cottimo semplice e cottimo misto, essendo la differenziazione tra i criteri di determinazione delle relative retribuzioni un effetto consequenziale della disciplina codicistica nonché della contrattazione collettiva e dei criteri di formazione delle tariffe. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, rilevato che per il cottimo c.d. straordinario ed il cottimo c.d. aggiuntivo, in concreto praticati dalle Ferrovie dello Stato, le parti sociali avevano previsto un emolumento ulteriore rispetto a quello del cottimo ordinario, aveva escluso il diritto dei lavoratori ad ulteriori compensi, in quanto gli stessi si sarebbero tradotti in un'ingiustificata moltiplicazione degli aumenti retributivi, non essendo stato provato lo svolgimento di lavoro straordinario).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5218 del 04/03/2009