impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009
Art. 3, comma 73, della legge n. 350 del 2003 - Estensione della disciplina del blocco degli incrementi all'assegno di confine - Norma di interpretazione - Rilevanza - Esclusione - Disposizione di carattere effettivamente retroattivo - Dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009
L'art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nello stabilire che l'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché le "norme ivi richiamate" si interpretano nel senso che "il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, dei rimborsi spesa e degli altri emolumenti soggetti ad incremento in relazione al costo della vita" si applica anche all'assegno di confine, attribuito dalla legge 28 dicembre 1989, n. 425, ai dipendenti dell'Agenzia delle Dogane residenti per ragioni di servizio nel territorio elvetico, introduce, a prescindere dalla natura effettivamente interpretativa della norma, una prescrizione di carattere inequivocamente retroattivo, atteso l'espresso richiamo alle disposizioni che, dal 1992, hanno stabilito, senza soluzioni di continuità, il divieto di aggiornamento, dovendosi escludere - in quanto si tratta pur sempre di somme percepite in relazione al lavoro con la P.A. e, quindi, incidenti sulla spesa pubblica e bisognevoli di una regolamentazione limitativa delle conseguenze inflattive - la sussistenza di dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza della retroattività dell'intervento legislativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009