IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16698 del 16/07/2010
Revoca dell'incarico di segretario comunale a seguito di giudizio disciplinare - Conseguenze - Messa a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - Utilizzazione per gli incarichi previsti dall'art. 101 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Nuovo rapporto di lavoro - Configurabilità - Conseguenze - Controversie giudiziarie relative al primo rapporto - Litisconsorzio necessario con l'Agenzia - Esclusione - Fondamento.
Nel caso di revoca dell'incarico, a seguito di giudizio disciplinare, il segretario comunale è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 102 del d.lgs. n. 267 del 2000, che può, a sua discrezione, impiegarlo nei vari incarichi previsti dall'art. 101, comma 1 e 2, del citato decreto, dando luogo ad un nuovo rapporto di lavoro distinto rispetto a quello di segretario comunale o provinciale sia in ordine alla diversità soggettiva del datore di lavoro, sia per l'oggetto dell'attività. Ne consegue che le controversie giudiziarie relative al primo rapporto, seppure non prive di un'incidenza indiretta ed eventuale sul secondo, non determinano una situazione di litisconsorzio necessario con la predetta Agenzia.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16698 del 16/07/2010