Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5139 del 03/03/2011
Lavoro pubblico contrattualizzato - Contratto individuale - Principio della parità di trattamento - Necessità - Attribuzione di beneficio negato da accordo collettivo di interpretazione autentica - Conseguenza - Conservazione del miglior trattamento - Esclusione - Recepimento nel contratto individuale – Irrilevanza- Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, i contratti individuali di lavoro sono validi e conservano la loro validità purché rispettino il principio di parità di trattamento ex art. 45, comma 2, d,lgs. n. 165 del 2001, non potendo attribuire al singolo lavoratore un beneficio negato dal contratto collettivo per l'intera categoria di lavoratori. Ne consegue che ove il beneficio sia stato prima attribuito dal contratto collettivo e, successivamente, negato dal contratto di interpretazione autentica, stipulato ai sensi dell'art. 64, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 ed avente efficacia retroattiva, il lavoratore non può conservare il miglior trattamento attribuitogli ancorché recepito nel contratto individuale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5139 del 03/03/2011