Pubblico impiego contrattualizzato - Rimborso spese legali - Art. 25 del c.c.n.l. Dirigenza sanitaria - Scelta di un legale diverso da quello indicato dall'Azienda - Oneri di preventiva comunicazione del dipendente - Necessità - Violazione - Conseguenze.
In tema di rimborso delle spese legali, il comma 2 dell'art. 25 del c.c.n.l del 20 settembre 2001 relativo all'area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, subordina l'assunzione a carico dell'amministrazione delle spese legali sostenute dal dirigente per la difesa con un legale di suo gradimento - nei limiti di quanto l'azienda avrebbe dovuto corrispondere ad un difensore da essa stessa nominato - alla comunicazione dell'esistenza del procedimento giudiziario e della volontà di nominare un professionista di fiducia, sicché l'inosservanza dei suddetti oneri di informazione determina la decadenza dal relativo diritto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18944 del 27/09/2016