Sopravvenuta e permanente inidoneità fisica - Risoluzione automatica del rapporto - Esclusione - Fondamento.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvenuta e permanente inidoneità psicofisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate non determina una risoluzione automatica del rapporto di lavoro, ma costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ove lo stesso non possa essere astrattamente impiegato in mansioni diverse; l'art. 55 octies del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce, infatti, all'amministrazione un diritto potestativo di recesso che le consente in ogni caso di valutare la correttezza del procedimento attraverso il quale la valutazione medica è stata acquisita, l'adeguatezza delle motivazioni addotte, l'opportunità di un'ulteriore integrazione o approfondimento.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19774 del 04/10/2016