Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - aumenti periodici – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016
Personale scolastico assunto con contratti a termine - Disposizioni contrattuali che negano la progressione stipendiale - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione.
Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016