Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016
Personale scolastico - Contratti a termine stipulati ex art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 - Reiterazione nel periodo dal 10 luglio 2001 all'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015 - Illegittimità - Presupposti - Durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi - Fondamento.
Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere - In genere.
In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016