Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - assegni – Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 18299 del 25/07/2017
Passaggio diretto da un’amministrazione ad un’altra - Cessione del contratto - Sussistenza - Fondamento - Assegno "ad personam" - Riassorbimento nei successivi aumenti retributivi - Fattispecie.
In caso di passaggio diretto di dipendenti da un ministero ad un altro ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, riconducibile alla cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e ss. c.c., vige la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, salvi gli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza; ne consegue che i menzionati assegni sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria. (Nella specie, la S.C. ha ribadito il principio in ipotesi di passaggio dall’Agenzia del Demanio alle dipendenze di altra amministrazione dello Stato).
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 18299 del 25/07/2017