Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 17769 del 19/07/2017
Sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale - Art. 32 del c.c.n.l del comparto del personale del SSN - Interpretazione - Prolungamento della sospensione dal servizio per il dipendente a seguito della cessazione dello stato di restrizione della libertà personale - Condizioni - Rinvio a giudizio in sede penale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di sospensione cautelare del pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, l'art. 32 del c.c.n.l. del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale si interpreta nel senso che il datore di lavoro, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione dal servizio del dipendente in presenza di fatti, oggetto dell'accertamento penale, che siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, a prescindere dal fatto che nei confronti del dipendente sia, o meno, stato emesso un provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva reputato legittimo il diniego della revoca della sospensione sul rilievo che il rinvio a giudizio costituiva un presupposto che rendeva necessitato e non meramente facoltativo il mantenimento della misura cautelare).
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 17769 del 19/07/2017