impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3622 del 14/02/2018
Art. 4 d.P.R. n. 18 del 2002 - Applicabilità ai dipendenti in regime di tempo parziale - Abrogazione implicita - Esclusione - Fondamento.
L'art. 4 del d.P.R. n. 18 del 2002, n. 18 si applica anche ai dipendenti delle Agenzie fiscali con rapporto di lavoro part-time (pure al 50 per cento). Infatti, l'interpretazione logico-sistematica della norma - fondata sugli artt. 54 e 97 Cost. oltre che sull'art. 6, comma 2, del d.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 e sull'art. 1, comma 57 e segg. della l. n. 662 del 1996, richiamati dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e per i rapporti di lavoro a tempo parziale - porta a ritenere che anche per i suindicati dipendenti, pur non espressamente contemplati nel testo normativo, il cumulo di impieghi non deve comportare "in concreto" un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicandone l'esercizio imparziale e che comunque l'interessato deve comunicare alla P.A. il tipo di attività privata che intende svolgere. Ne consegue tra il suddetto art. 4 e i sopravvenuti art. 3, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 2011 e il relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 137 del 2012, non è ravvisabile alcuna contraddizione o incompatibilità, tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione e da determinare l'abrogazione implicita della prima norma.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3622 del 14/02/2018