impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3622 del 14/02/2018
Dipendenti Agenzie fiscali - Incompatibilità e conflitto di interessi - Regime speciale di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 18 del 2002 - Fondamento.
La disciplina prevista dall'art. 4 del d.P.R. n. 18 del 2002 - che, per gli impiegati delle Agenzie fiscali, prevede un regime delle incompatibilità e del cumulo di impieghi più rigoroso di quello generale dei dipendenti pubblici contrattualizzati – è di carattere speciale, diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l'imparzialità e il buon andamento della P.A. e, dall'altro, il principio secondo cui i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (art. 54, comma 2, Cost.), la cui applicazione nei confronti dei suddetti lavoratori è particolarmente severa in quanto dette Agenzie rappresentano lo Stato nell'esercizio di una delle sue funzioni più autoritative - il prelievo fiscale - sicché i loro dipendenti devono operare in modo da essere ed apparire impermeabili rispetto ad ogni possibile condizionamento dell'attività di servizio (come implicitamente si desume anche dalla direttiva 2011/16/UE, cui è stata data attuazione con d.lgs. n. 29 del 2014, n. 29)
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3622 del 14/02/2018