Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21376 del 29/08/2018
Pubblico impiego privatizzato - Assunzione a tempo indeterminato - Lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine - Periodo di prova - Obbligatorietà - Fondamento - Fattispecie.
Le assunzioni nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, anche se precedute da un contratto di lavoro a termine per il quale sia stata superata la prova, sono "ex lege" assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, in forza di quanto previsto dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 28 del d.P.R. n. 487 del 1994, non trovando applicazione l'art. 2096 c.c.; l'autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova, nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di accertamento della illegittimità del recesso intimato per mancato superamento del patto di prova, aveva ritenuto irrilevante ogni valutazione formulata in relazione al pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21376 del 29/08/2018