Pubblico impiego privatizzato - Licenziamento disciplinare - Art. 67 del c.c.n.l. Ministeri del 28 maggio 2004 - Rilevanza penale della condotta - Necessità - Esclusione.
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 67, comma 6, lett. d), del C.C.N.L. Ministeri si interpreta nel senso che è legittima l'irrogazione del licenziamento senza preavviso per la commissione di atti o fatti, dolosi o meno, anche nei confronti di terzi, che siano connotati da una gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, pur non costituendo, tali atti o fatti, illeciti di rilevanza penale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21260 del 28/08/2018