Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - rapporti con il giudizio penale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21193 del 27/08/2018
Termine per la conclusione ex art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 - Decorrenza - Data di acquisizione della notizia - Contenuto - Fatti oggetto di procedimento penale - Autonoma valutazione ai fini disciplinari.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione; ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21193 del 27/08/2018