Impiego pubblico - impiegati dello stato - segretari comunali e provinciali - classificazione e ruoli - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20873 del 21/08/2018
Trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche - Reinquadramento e accesso alla dirigenza ex art. 1, comma 49, della l. n. 311 del 2004 - Procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della legge - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di passaggio dei segretari comunali e provinciali ad altra amministrazione pubblica, l'art. 1, comma 49, della l. n. 311 del 2004, che disciplina la possibilità del reinquadramento e dell'accesso alla dirigenza a seguito del processo di mobilità, non si applica, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma, ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della citata legge, che si riferisce ai soli processi di mobilità eventuali e futuri e non a quelli espletati in applicazione del c.c.n.l. di settore del 16 maggio 2001, dovendosi ritenere una diversa interpretazione lesiva del principio costituzionale dell'accesso alla P.A. per concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20873 del 21/08/2018