Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - recesso durante il periodo di prova - obbligo di motivazione - equiparazione al licenziamento disciplinare - esclusione -onere della prova a carico del lavoratore. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26679 del 22/10/2018
>>> In tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26679 del 22/10/2018