Procedimento di consulenza tecnica preventiva
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - procedimento di consulenza tecnica preventiva - potere di statuire sulle spese - limiti - provvedimento sulle spese a seguito di espletamento della consulenza - abnormità - ricorribilità per cassazione - esclusione - opposizione all'esecuzione – ammissibilità - sindacabilità nel relativo giudizio di merito - ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018
>>> In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt.669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia, il provvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur essendo abnorme, non è comunque impugnabile ex art. 111, comma7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, essendo, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria,opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l'opposizione il valore della "querela nullitatis".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018