Impiego pubblico contrattualizzato - vincolo di "invarianza di spesa" - portata
Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - impiego pubblico contrattualizzato - vincolo di "invarianza di spesa" - portata - potenziale "vulnus" al principio di parità di trattamento tra dipendenti che svolgono le stesse funzioni - esclusione – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31087 del 30/11/2018
Il vincolo di "invarianza della spesa", che comporta una ponderazione globale ed aggregata degli effetti positivi e negativi in termini di spesa delle nuove disposizioni che lo prevedano, consentendo di effettuare la compensazione tra previsioni recanti aggravi economici con quelle aventi effetti riduttivi, non può mai determinare, nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, un potenziale "vulnus" al principio di parità di trattamento - che le amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire in base all'art. 97 Cost. - tra dipendenti che svolgono le stesse funzioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il rispetto del vincolo normativo di invarianza della spesa potesse condurre a negare ad alcuni dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inquadramento nei ruoli ordinari di quest'ultima e a riservare loro, in violazione dell'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, un trattamento economico diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva per il personale già inserito in detti ruoli).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31087 del 30/11/2018