Concorsi in genere - Pubblico impiego contrattualizzato – Cass. 11779/2019
Blocco delle assunzioni ex art. 1, comma 95, della l. n. 311 del 2004 - Regioni - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il blocco delle assunzioni e delle progressioni verticali è applicabile anche alle Regioni ed agli altri enti locali in quanto il comma 95 dell'art. 1 della l. n. 311 del 2004, che non lo ha previsto direttamente, va letto in combinato disposto con il comma 98 dello stesso articolo, che ha fissato precisi limiti alla spesa pubblica degli enti locali, in particolare di quella concernente il personale; detta norma non viola l'art. 117 Cost. perché, quale espressione del potere statale di coordinamento della finanza pubblica, incide solo indirettamente sulla organizzazione amministrativa dell'Ente.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non inadempiente la Regione che non aveva espletato le procedure per le progressioni verticali di carriera di cui all'art. 4 del c.c.n.l. del 31.3.1999, stante il disposto blocco delle assunzioni).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11779 del 06/05/2019 (Rv. 653746 - 01)