Impiego pubblico - impiegati dello stato - segretari comunali e provinciali - collocamento a riposo, in aspettativa e in disponibilità - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18813 del 12/07/2019 (Rv. 654490 - 01)
Dirigente pubblico - Eccedenza di personale a seguito di riorganizzazione - Atto organizzativo - Sindacabilità - Limiti - Assegnazione del servizio a personale con qualifica inferiore - Irrilevanza
In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 183 del 2011, il provvedimento amministrativo di definizione della dotazione organica, necessario presupposto della misura di collocamento in disponibilità, è sindacabile da parte del giudice ordinario, e può essere disapplicato, nei casi in cui ne emerga l'illegittimità per violazione di legge o per eccesso di potere, al fine di valutarne l'idoneità ad incidere validamente sulle situazioni di diritto soggettivo che allo stesso risultano riconnesse, restando, tuttavia, insindacabili le scelte discrezionali relative alle esigenze di personale e alle corrispondenti qualifiche necessarie a soddisfarle. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un dirigente comunale dichiarato eccedentario a seguito della riduzione della dotazione organica per realizzare un risparmio di spesa, verificata la sussistenza della motivazione dell'atto riorganizzativo e l'assenza di elementi sintomatici dell'eccesso di potere, ha giudicato irrilevante che il Comune avesse sopperito al collocamento in disponibilità del dirigente attribuendo le mansioni superiori ad un addetto di livello inferiore, con assunzione diretta del Sindaco della responsabilità dell'area di competenza).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18813 del 12/07/2019 (Rv. 654490 - 01)