Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - rapporti con il giudizio penale - Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17638 del 01/07/2019 (Rv. 654477 - 01)
Pubblico impiego privatizzato - Procedimento disciplinare sospeso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 e riattivato dopo - Termine finale previsto dalla contrattazione collettiva - Applicabilità - Pendenza del processo penale - Irrilevanza.
In tema di pubblico impiego privatizzato, ai procedimenti disciplinari, avviati e sospesi in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 e riattivati in epoca successiva alla modifica dell'art. 5 della l. n. 97 del 2001, si applica il termine perentorio stabilito per la conclusione del procedimento dalla contrattazione collettiva di comparto; il termine finale fissato dall'art. 14 del c.c.n.l. 19 aprile 2004, come modificato dal c.c.n.l. 10 aprile 2008, legittimamente previsto dalle parti collettive nell'esercizio del potere alle stesse conferito dal suddetto art. 5, è applicabile anche ai procedimenti disciplinari che l'amministrazione abbia avviato e sospeso a seguito della notizia della pendenza a carico del dipendente di un processo penale avente ad oggetto fatti di rilievo disciplinare.
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17638 del 01/07/2019 (Rv. 654477 - 01)