Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Domanda di riconoscimento - Rigetto - Richiesta di condanna al pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 c.c. - Novità della domanda - Esclusione - Conseguenze.
La pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la P.A., allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello o anche posta d'ufficio a fondamento della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019 (Rv. 655318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_345