Conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare ex art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 - Ritenuta per il personale all'estero - Esclusione a decorrere dal c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - Fondamento.
La clausola di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita per il personale in servizio all'estero, non è applicabile a decorrere dal successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, ove non è stata reiterata la relativa previsione, avendo detta indennità perso la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita e concorrendo, ormai, a formare lo stipendio tabellare. (Pronuncia adottata ex art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26617 del 18/10/2019 (Rv. 655399 - 01)