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Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30226 del 20/11/2019 (Rv. 655866 - 01)

Competenza dell'organo disciplinare - Individuazione - Criteri - Massimo della sanzione irroganda - Rilevanza - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare; la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura (nella specie, dirigente scolastico) in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30226 del 20/11/2019 (Rv. 655866 - 01)