Benefici combattentistici ex artt. 1 e 2 della l. n. 336 del 1970 - Estensione ai mutilati ed invalidi per causa di servizio - Esclusione - Fondamento.
I benefici combattentistici di cui alla l. n. 336 del 1970, che, ai sensi del suo art. 1, spettano soltanto ai profughi coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace ed a coloro che a questi profughi sono parificati da apposite leggi, non possono essere riconosciuti ad un pubblico dipendente orfano di un caduto per causa di servizio, né la l. n. 474 del 1958, che, all'art. 5, ha disposto misure perequative in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio titolari di trattamenti pensionistici e dei loro congiunti, ha introdotto una parificazione permanente ed automatica tra questa categoria e quella dei mutilati ed invalidi di guerra.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30068 del 19/11/2019 (Rv. 655863 - 01)