Indebito retributivo - Azione di ripetizione - Legittimazione attiva - Ente pagatore - Fondamento - Litisconsorzio necessario con l'ente datore - Limiti.
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo In genere.
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, la legittimazione attiva all'azione di ripetizione dell'indebito compete, in forza delle regole proprie della contabilità di Stato, al soggetto che provvede all'erogazione delle retribuzioni ed è titolare del diritto ad incassare nella relazione con il percettore del pagamento ricevuto in eccedenza (”id est”: il Ministero delle Finanze), mentre sussiste il litisconsorzio necessario con l'ente datore di lavoro solo qualora sia contestata la sussistenza del debito restitutorio.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29755 del 15/11/2019 (Rv. 655718 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033