Impiego pubblico - (natura, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29624 del 14/11/2019 (Rv. 655713 - 02)
Classificazione del personale - Competenza della contrattazione collettiva - Previsione per aree omogenee - Ammissibilità - Successione dei contratti - Rilevanza rispetto a mansioni già considerate superiori - Conseguenze.
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, l'equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività - poi ricomprese nelle medesime aree - fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell'ambito della stessa area - compete il solo trattamento proprio di quell'area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l'assetto complessivo dei rapporti di lavoro quale definito da quest'ultima possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29624 del 14/11/2019 (Rv. 655713 - 02)