Mansioni - Inquadramento ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Competenza della contrattazione collettiva - Modifiche ex art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 - Rilevanza - Esclusione.
La classificazione dei dipendenti pubblici al fine di stabilire le mansioni, oltre a quelle di assunzione, cui essi, secondo l'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, possono essere adibiti, così come la definizione di quanto, ai sensi e per gli effetti dei successivi commi 4 e 5, costituisce esercizio di mansioni superiori, è rimessa alla contrattazione collettiva e ciò sia nel regime previgente che in quello successivo alle modifiche apportate alla predetta norma dall'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29624 del 14/11/2019 (Rv. 655713 - 01)