Ufficiali giudiziari - Trattamento economico per malattia - Indennità di trasferta - Compenso in percentuale su crediti recuperati dall'Erario - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
Al fine di determinare il trattamento economico per malattia spettante agli ufficiali giudiziari, non si computano l'indennità di trasferta ed il compenso in percentuale sui crediti recuperati dall'Erario (nel regime anteriore all'accordo del 22 maggio 2009), trattandosi di emolumenti che, pur avendo natura incentivante, non sono quote fisse ma accessorie e variabili della retribuzione alle quali non fa riferimento la tabella B richiamata dall'art. 34 del c.c.n.l. del comparto ministeri, cui rinvia l'art. 21 del medesimo contratto, quanto al riconoscimento del trattamento economico accessorio durante la malattia.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 33406 del 17/12/2019 (Rv. 656307 - 01)