Ufficiali giudiziari - Trattamento nel periodo di astensione facoltativa ex art. 7, comma 1, della l. n. 1204 del 1971 - Art. 10 lett. c) del c.c.n.l. comparto ministeri del 2001 - Indennità di trasferta - Compenso in percentuale su crediti recuperati dall'Erario - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di trattamento economico spettante agli ufficiali giudiziari nel periodo di astensione facoltativa ex art. 7, comma 1, della l. n. 1204 del 1971, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 10 lett. c) del c.c.n.l. comparto ministeri del 2001; ne consegue che si computano solo le quote di retribuzione che hanno natura fissa con esclusione, quindi, dell'indennità di trasferta e del compenso in percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, trattandosi di emolumenti che, pur avendo natura incentivante, non costituiscono quote fisse ma accessorie e variabili della retribuzione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 33408 del 17/12/2019 (Rv. 656309 - 01)