Pena accessoria - Interdizione temporanea dai pubblici uffici - Affidamento al servizio sociale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non si estingue a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, come si ricava anche dalla nuova formulazione dell'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975 (come modificato dall'art. 4 vicies semel del d.l. n. 272 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 49 del 2006), il quale, nel disporre che "l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale", rende chiara la "ratio" di distinguere gli ambiti di operatività della pena principale rispetto a quella accessoria.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32259 del 10/12/2019 (Rv. 656047 - 01)