Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32258 del 10/12/2019 (Rv. 656101 - 01)
Dirigenza pubblica - Previo parere conforme del Comitato dei Garanti - Ambito di operatività - Responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi e grave inosservanza delle direttive datoriali - Responsabilità disciplinare - Estensibilità - Condizioni - Indissolubile intreccio tra responsabilità disciplinare e gestionale - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale - disposizione non derogabile dalla contrattazione collettiva ed estensibile anche alle pubbliche amministrazioni non statali in forza della norma di adeguamento di cui all'art. 27, comma 1, dello stesso decreto - riguarda le sole ipotesi di responsabilità dirigenziale, conseguente al mancato raggiungimento degli obbiettivi e alla grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, e non è quindi estensibile alla responsabilità tipicamente disciplinare, correlata al colpevole inadempimento degli obblighi gravanti sul prestatore di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia un indissolubile intreccio tra i due tipi di responsabilità. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere negativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dirigente sanitario, siccome non preceduto dal parere del Comitato dei Garanti, senza previamente accertare la natura della responsabilità contestatagli).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32258 del 10/12/2019 (Rv. 656101 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119