Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2718 del 05/02/2020 (Rv. 656918 - 01)
Principio di parità ex art_ 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Portata - Riallineamento stipendiale - Distinzione - Conseguenze.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva che mantiene, tuttavia, la possibilità di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art_ 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va tenuto distinto dal riallineamento stipendiale soppresso dall'art_ 2, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in l. n. 359 del 1992, con la conseguenza che eventuali trattamenti migliorativi individualizzati non possono estendersi all'intera categoria alla quale appartiene il dipendente che ne beneficia.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2718 del 05/02/2020 (Rv. 656918 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO
IMPIEGATI DELLO STATO
STIPENDI