Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7246 del 13/03/2020 (Rv. 657439 - 01)
Stabilizzazione del personale precario - Condizioni - Maturazione del triennio di anzianità a tempo determinato in virtù di proroghe successive al 28 settembre 2007 - Esclusione - Fondamento.
In materia di pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, prevista, tra l'altro, per il personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che abbia conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data - ex art. 3, comma 90, della l. n. 244 del 2007 - del 28 settembre 2007, non è consentita in favore di chi abbia maturato il triennio di anzianità a tempo determinato in forza di proroghe intervenute dopo la predetta data, poiché l'interpretazione costituzionalmente orientata delle menzionate disposizioni induce a ritenere che la platea dei destinatari dovesse essere cristallizzata alla data in questione, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghe disposte successivamente, sia pure in relazione a contratti stipulati anteriormente; del resto, la opposta esegesi, oltre a non essere rispettosa della "ratio" della norma, volta a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, finirebbe per attribuire alle amministrazioni il potere di individuare esse stesse, a "priori" e non "a posteriori", i destinatari della procedura di accesso speciale, in spregio ai principi di imparzialità e trasparenza che devono presiedere al reclutamento del personale nell'ambito del rapporto di pubblico impiego ed in assenza di quelle ragioni di interesse pubblico che sole possono giustificare, in casi eccezionali individuati dal legislatore, la deroga al concorso pubblico.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7246 del 13/03/2020 (Rv. 657439 - 01)