Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - rapporti con il giudizio penale - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7085 del 12/03/2020 (Rv. 657518 - 01)
Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Sospensione in pendenza di procedimento penale - Discrezionalità - Riattivazione prima della definizione del giudizio penale - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, di cui all'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, il cui esercizio, peraltro, non obbliga quest'ultima ad attendere la conclusione del processo penale con sentenza irrevocabile, potendo riprendere il procedimento disciplinare allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione, alla stregua di una regola che, già ricavabile dal sistema, è stata successivamente formalizzata dalla integrazione della suddetta disposizione ad opera del d. lgs. n. 75 del 2017 (non applicabile "ratione temporis" alla fattispecie).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7085 del 12/03/2020 (Rv. 657518 - 01)